Ecobonus 110 per cento infissi, seconde case e molto altro: tutto quello che devi sapere
Requisiti normativi fondamentali per usufruire dell’ecobonus 110%
Oggi affrontiamo un argomento richiesto: l’Ecobonus, che interessa molti di noi. A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è partito il super bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del Decreto Rilancio del 16 luglio 2020, infatti, è stato dato il via libera all ecobonus del 110%. L’art. 119 del D.L. 34/20 del Decreto Rilancio prevede il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi edilizi. Partiamo dai requisiti richiesti: per beneficiare della detrazione al 110% occorre assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Come può avvenire il miglioramento? Attraverso una serie di misure e interventi di efficientamento energetico degli edifici che riguardano ad esempio l’installazione di un impianto solare fotovoltaico, il cappotto termico o l’installazione di un impianto di climatizzazione. Ma non solo. Può anche riguardare anche interventi secondari, come l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, congiuntamente ad almeno uno degli interventi definiti principali, come la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale prima citati.
In caso di ristrutturazione edilizia di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale. Vi sono limiti di spesa ammissibili soprattutto relativamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; in questo caso il massimale di spesa previsto è di 48mila €, e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Importante che la detrazione spetti anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, con un massimale di spesa, anche in questo caso, di 48.000 €. I sistemi di accumulo sono la componente tecnologica fondamentale per rimediare alla naturale intermittenza di una fonte come il fotovoltaico. Comunque importante che la detrazione spetti anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di spesa di 3.000 €. Infine tra gli di riqualificazione energetica ammessi per l’ecobonus 110% c’è anche l’installazione dei piccoli impianti di cogenerazione, ovvero i cosiddetti microcogeneratori.
Ecobonus chi sono i soggetti beneficiari e gli esclusi
Indispensabile conoscere chi sono i soggetti che possono accedere al Super Bonus del 110%. Il decreto Rilancio è piuttosto chiaro:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
Non possono godere della detrazione maggiorata ma “solo” delle detrazioni del 50 e del 65%:
- le persone fisiche esercenti arti e professioni
- i soggetti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), con riferimento agli immobili «strumentali»
- le associazioni tra professionisti
- gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Altre informazioni importanti
Il superbonus è valido anche su seconde case, fatta eccezione per ville, castelli, dimore storiche o edifici di lusso ed è valido anche per chi deciderà di demolire e ricostruire da zero. Gli incentivi sono accessibili anche da parte di onlus, associazioni senza scopo di lucro e immobili del terzo settore.
La detrazione dell’ecobonus al 110% riguarda non solo interventi di efficientamento energetico ma anche interventi per la sicurezza strutturale verso possibili terremoti (sismabonus).
Documentazione necessaria
Per usufruire della detrazione al 110% occorre un tecnico specializzato che deve asseverare che l’intervento sia conforme ai requisiti tecnici, le spese siano congrue, che sia realizzato il passaggio di classe energetica richiesto dalla legge. Una copia della dichiarazione dovrà essere trasmessa sia Agenzia delle entrate che all’ENEA (Agenzia nazionale energia e sviluppo sostenibile). Per il sisma bonus, le dichiarazioni necessarie sono quelle del professionista incaricato della progettazione strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore, iscritti ai rispettivi albi, i quali devono attestare l’efficacia dell’intervento e la congruità delle spese sostenute. La documentazioni possono essere rilasciate per ciascuno stato di avanzamento lavori oppure al termine del lavoro.
Per esercitare l’opzione, occorre un ulteriore documento, ovvero il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (ad esempio il commercialista) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; per rilasciare il predetto visto, il commercialista verifica.
Le spese sostenute per le asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portate in detrazione.
Termini e scadenze Ecobonus 110%
I sudddetti incentivi riguardano le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da IACP ovvero Istituto Autonomo Case Popolari ). La detrazione viene così suddivisa: 5 tranche di pari importo da ricevere nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Se il contribuente decide di non usufruire direttamente della detrazione, ha due opzioni alternative: lo sconto in fattura e la cessione del credito. Quindi anzichè usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relative all’anno di riferimento delle spese può richiedere
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessione del credito ad altri soggetti;
- la cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Se anche tu hai deciso di usufruire dell’ecbonus del 110%, in sede di compilazione puoi consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA. Troverai una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso per la detrazione fiscale.